di Camilla Passani(Studio Legale Lombardo & Associati)
Secondo la sentenza n. 994 del 7 settembre 2016 del Tar Veneto, Venezia, se il contratto di avvalimento fornito non riporta in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse, i fattori tecnico-organizzativi di cui si intende fruire, non risponde alle esigenze di serieta’ ed effettivita’e ne comporta quindi l’esclusione dalla gara per contenuto “ambiguo, incerto e indeterminato” dello stesso.
Infatti, dovendosi trattare di avvalimento reale e non formale, i requisiti del contratto di avvalimento devono essere valutati in maniera estremamente rigida ed e’onere del concorrente dimostrare che l’impresa ausiliaria assuma l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata il proprio apparato organizzativo cosi’ come le proprie risorse, soddisfacendo l’esigenza di serieta’ ed effettivita’ dei mezzi prestati.
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